(Convenzione - art. XVII)
                            Articolo XVII 
 
  1.  La  Commissione  nominera'   un   Segretario   Esecutivo,   che
coadiuvera' sia la Commissione sia il Comitato Scientifico,  in  base
alle procedure, termini e condizioni fissati  dalla  Commissione.  La
durata della sua carica sara' di 4 anni  ed  egli  avra'  diritto  ad
essere rieletto. 
  2. La Commissione autorizzera' il  reperimento  del  personale  del
Segretariato che si rendera' necessario ed  il  Segretario  Esecutivo
nominera', dirigera' ed esercitera'  la  sua  supervisione  su  detto
personale, in base alle norme e  procedure  ed  ai  termini  ed  alle
condizioni fissati dalla Commissione. 
  3. Il  Segretario  Esecutivo  ed  il  Segretariato  svolgeranno  le
funzioni affidate loro dalla Commissione.