(Convenzione - art. XIX)
                             Articolo XIX 
 
  1. In occasione di ogni riunione annuale, la Commissione  adottera'
all'unanimita' il proprio bilancio e quello del Comitato Scientifico. 
  2. Un progetto di  bilancio  per  la  Commissione  ed  il  Comitato
Scientifico e per ogni  organo  sussidiario  verra'  predisposto  dal
Segretario Esecutivo e sottoposto ai membri della Commissione  almeno
60 giorni prima della riunione annuale della Commissione. 
  3. Ciascun membro della Commissione contribuira' al bilancio.  Fino
allo scadere del 5›  anno  successivo  all'entrata  in  vigore  della
presente  Convenzione,  il  contributo  di   ciascun   membro   della
Commissione  sara'  eguale.  Successivamente,  il  contributo  verra'
determinato sulla base di due criteri: l'ammontare  dei  prelievi  ed
una quota eguale per tutti i membri della Commissione. La Commissione
determinera' all'unanimita' la proporzione  in  base  alla  quale  si
applicheranno questi due criteri. 
    4. Le attivita' finanziarie  della  Commissione  e  del  Comitato
Scientifico verranno condotte conformemente ai regolamenti finanziari
adottati  dalla  Commissione  e  saranno  soggette  ad  una  verifica
ufficiale annuale effettuata da Revisori prescelti dalla Commissione. 
  5.  Ogni  membro  della  Commissione  sosterra'  le  proprie  spese
derivanti dalla partecipazione alle riunioni della Commissione e  del
Comitato Scientifico. 
  6. Un membro della Commissione che non versi il proprio  contributo
per due anni consecutivi non avra' il diritto, nel periodo in cui  si
trova in debito, a prendere parte  all'adozione  delle  decisioni  in
seno alla Commissione.