Articolo XIX 1. In occasione di ogni riunione annuale, la Commissione adottera' all'unanimita' il proprio bilancio e quello del Comitato Scientifico. 2. Un progetto di bilancio per la Commissione ed il Comitato Scientifico e per ogni organo sussidiario verra' predisposto dal Segretario Esecutivo e sottoposto ai membri della Commissione almeno 60 giorni prima della riunione annuale della Commissione. 3. Ciascun membro della Commissione contribuira' al bilancio. Fino allo scadere del 5 anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, il contributo di ciascun membro della Commissione sara' eguale. Successivamente, il contributo verra' determinato sulla base di due criteri: l'ammontare dei prelievi ed una quota eguale per tutti i membri della Commissione. La Commissione determinera' all'unanimita' la proporzione in base alla quale si applicheranno questi due criteri. 4. Le attivita' finanziarie della Commissione e del Comitato Scientifico verranno condotte conformemente ai regolamenti finanziari adottati dalla Commissione e saranno soggette ad una verifica ufficiale annuale effettuata da Revisori prescelti dalla Commissione. 5. Ogni membro della Commissione sosterra' le proprie spese derivanti dalla partecipazione alle riunioni della Commissione e del Comitato Scientifico. 6. Un membro della Commissione che non versi il proprio contributo per due anni consecutivi non avra' il diritto, nel periodo in cui si trova in debito, a prendere parte all'adozione delle decisioni in seno alla Commissione.