(Convenzione - art. II)
                             Articolo II 
  1. Obiettivo della presente Convenzione e  la  conservazione  delle
risorse marine viventi dell'Antartide. 
  2.  Per  gli  scopi  della   presente   Convenzione,   il   termine
"conservazione"  comprendera'  anche   l'impiego   razionale   (delle
risorse). 
  3. Ogni attivita' di prelievo ed attivita' connesse  nell'area  cui
si applica la presente Convenzione sara' condotta conformemente  alle
disposizioni della presente Convenzione ed ai  seguenti  principi  di
conservazione; 
    a)  prevenzione  della   riduzione   dell'entita'   numerica   di
qualsivoglia popolazione prelevata a livelli inferiori a  quelli  che
assicurano un suo ricambio stabile. A tal fine  si  dovrebbe  evitare
che le sue dimensioni scendano al di sotto  del  livello  prossimo  a
quello che assicura il massimo incremento netto annuo; 
    b) mantenimento del rapporto ecologico tra le  popolazioni  delle
risorse marine viventi dell'Antartide, prelevate, dipendenti e affini
e reintegrazione delle popolazioni ridotte  ai  livelli  definiti  al
precedente comma a). 
    c) prevenzione di cambiamenti o riduzione al minimo  del  rischio
di cambiamenti nell'ecosistema marino, che non  siano  potenzialmente
reversibili nell'arco di due o tre decenni, tenuto conto dello  stato
delle conoscenze disponibili sull'impatto diretto  ed  indiretto  del
prelievo, gli  effetti  dell'introduzione  di  specie  estranee,  gli
effetti di attivita' connesse sull'ecosistema marino  e  gli  effetti
dei cambiamenti ambientali,  allo  scopo  di  rendere  possibile  una
prolungata conservazione delle risorse viventi marine dell'Antartide.