(Convenzione - art. XX)
                             Articolo XX 
 
  1.  I  membri  della  Commissione   forniranno   annualmente   alla
Commissione  ed  al  Comitato  Scientifico,  dati   ed   informazioni
statistiche, biologiche e d'altra natura che possano essere richiesti
dalla Commissione e dal Comitato Scientifico nell'espletamento  delle
proprie funzioni. 
  2.  I  membri  della  Commissione  forniranno,  nei  modi  e  tempi
richiesti, informazioni circa le loro attivita' di prelievo,  incluse
le aree e  le  imbarcazioni  per  la  pesca,  cos  da  permettere  la
compilazione di statistiche attendibili sul pescato  e  sugli  sforzi
compiuti. 
  3. I membri della  Commissione  forniranno  alla  Commissione,  nei
tempi prescritti, informazioni sui provvedimenti presi per attuare le
misure di conservazione adottate dallaCommissione. 
  4. I membri della Commissione convengono che in ogni loro attivita'
di prelievo si dovranno utilizzare le possibilita' di  raccogliere  i
dati necessari per valutare l'impatto del prelievo.