(Convenzione - art. XXI)
                             Articolo XXI 
 
  1. Ciascuna Parte Contraente adottera', nell'ambito  della  propria
competenza,  misure  adeguate  per  assicurare  la  osservanza  delle
disposizioni   contenute   nella   presente   Convenzione   e   delle
disposizioni sulla conservazione adottate dalla Commissione,  che  la
Parte e tenuta a rispettare  in  conformita'  all'Articolo  IX  della
presente Convenzione. 
  2.  Ciascuna  Parte  Contraente   trasmettera'   alla   Commissione
informazioni sulle misure  adottate  in  ottemperanza  al  precedente
paragrafo, ivi  inclusa  l'impostazione  di  sanzioni  per  qualsiasi
violazione.