(Convenzione - art. XXII)
                            Articolo XXII 
 
  1.  Ciascuna  Parte  Contraente  si  impegna  a   compiere   sforzi
appropriati, in conformita' alla  Carta  delle  Nazioni  Unite,  onde
evitare che qualcuno si impegni in qualsiasi attivita' contraria agli
obiettivi della presente Convenzione. 
  2. Ciascuna Parte Contraente  notifichera'  alla  Commissione  ogni
attivita' del genere, di cui venga a conoscenza.