(Convenzione - art. XXIII)
                            Articolo XXIII 
 
  1. La Commissione ed il Comitato Scientifico  coopereranno  con  le
Parti Consultive al Trattato  Antartico  su  questioni  che  ricadano
nella sfera di competenza di queste ultime. 
  2. La Commissione ed  il  Comitato  Scientifico  coopereranno,  ove
opportuno, con l'Organizzazione per l'Alimentazione  e  l'Agricoltura
(FAO) delle Nazioni Unite e con altre Agenzie Specializzate. 
  3.  La  Commissione  ed  il  Comitato  Scientifico  cercheranno  di
sviluppare, ove opportuno, relazioni in lavoro  in  cooperazione  con
organizzazioni  intergovernative  e  non  governative   che   possono
contribuire al loro lavoro, ivi inclusi il Comitato Scientifico sulla
Ricerca Antartica, il Comitato Scientifico sulle Ricerche Oceaniche e
la Commissione Internazionale per la Caccia alle Balene. 
  4. La Commissione potra' stipulare accordi con le organizzazioni di
cui al presente Articolo e con altre organizzazioni,  a  seconda  del
caso. La Commissione ed il  Comitato  Scientifico  potranno  invitare
dette organizzazioni ad inviare degli osservatori alle loro  riunioni
ed alle >riunioni dei loro organismi.