(Convenzione - art. XXIV)
                            Articolo XXIV 
 
  1. Al fine di promuovere gli obiettivi ed  assicurare  l'osservanza
delle disposizioni della presente Convenzione,  le  Parti  Contraenti
convengono di creare un sistema di osservazione ed ispezione. 
  2. Il sistema di osservazione ed ispezione verra'  stabilito  dalla
Commissione sulla base dei seguenti principi: 
    a) le Parti  Contraenti  coopereranno  tra  loro  per  assicurare
l'efficace attuazione del sistema di  osservazione  e  di  ispezione,
tenuto conto delle  esistenti  prassi  internazionali.  Tale  sistema
dovra' comprendere, tra l'altro, procedure  relative  alla  salita  a
bordo  ed  alla  ispezione  da  parte  di  osservatori  ed  ispettori
designati dai membri della Commissione e  le  procedure  relative  ai
procedimenti (giudiziari) ed alle sanzioni da parte  dello  Stato  di
bandiera sulla base di prove risultanti da detta salita  a  bordo  ed
ispezione. Un rapporto su detti procedimenti (giudiziari) e  sanzioni
imposte verra' incluso fra le informazioni di cui all'Art. XXI  della
presente Convenzione. 
    b) al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni adottate
ai sensi della presente  Convenzione,  l'osservazione  e  l'ispezione
verranno effettuate a bordo di imbarcazioni impegnate  nella  ricerca
scientifica o nel prelievo di risorse marine viventi nell'area cui si
applica la presente Convenzione, da parte di osservatori ed ispettori
designati dai membri  della  Commissione,  che  operino  in  base  ai
termini ed alle condizioni che verranno fissati dalla Commissione; 
    c) gli osservatori e gli ispettori designati resteranno  soggetti
alla giurisidizione della Parte Contraente  di  cui  sono  cittadini.
Essi faranno rapporto al membro della Commissione da cui  sono  stati
designati che, a sua volta, fara' rapporto alla Commissione. 
  3. In  attesa  della  creazione  del  sistema  di  osservazione  ed
ispezione, i membri della Commissione cercheranno di  fissare  intese
interinali per la designazione di osservatori ed  ispettori  e  detti
osservatori ed ispettori designati avranno  il  diritto  di  eseguire
ispezioni  in  conformita'  ai  principi  stabiliti   al   precedente
paragrafo 2.