Articolo XXIV 1. Al fine di promuovere gli obiettivi ed assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti Contraenti convengono di creare un sistema di osservazione ed ispezione. 2. Il sistema di osservazione ed ispezione verra' stabilito dalla Commissione sulla base dei seguenti principi: a) le Parti Contraenti coopereranno tra loro per assicurare l'efficace attuazione del sistema di osservazione e di ispezione, tenuto conto delle esistenti prassi internazionali. Tale sistema dovra' comprendere, tra l'altro, procedure relative alla salita a bordo ed alla ispezione da parte di osservatori ed ispettori designati dai membri della Commissione e le procedure relative ai procedimenti (giudiziari) ed alle sanzioni da parte dello Stato di bandiera sulla base di prove risultanti da detta salita a bordo ed ispezione. Un rapporto su detti procedimenti (giudiziari) e sanzioni imposte verra' incluso fra le informazioni di cui all'Art. XXI della presente Convenzione. b) al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni adottate ai sensi della presente Convenzione, l'osservazione e l'ispezione verranno effettuate a bordo di imbarcazioni impegnate nella ricerca scientifica o nel prelievo di risorse marine viventi nell'area cui si applica la presente Convenzione, da parte di osservatori ed ispettori designati dai membri della Commissione, che operino in base ai termini ed alle condizioni che verranno fissati dalla Commissione; c) gli osservatori e gli ispettori designati resteranno soggetti alla giurisidizione della Parte Contraente di cui sono cittadini. Essi faranno rapporto al membro della Commissione da cui sono stati designati che, a sua volta, fara' rapporto alla Commissione. 3. In attesa della creazione del sistema di osservazione ed ispezione, i membri della Commissione cercheranno di fissare intese interinali per la designazione di osservatori ed ispettori e detti osservatori ed ispettori designati avranno il diritto di eseguire ispezioni in conformita' ai principi stabiliti al precedente paragrafo 2.