(Convenzione - art. XXV)
                             Articolo XXV 
 
  1. Qualora dovesse sorgere una controversia tra due  o  piu'  parti
Contraenti riguardo alla interpretazione o  alla  applicazione  della
presente Convenzione, tali Parti Contraenti si consulteranno tra loro
al fine di dirimere la  controversia  tramite  negoziato,  inchiesta,
mediazione, conciliazione, arbitrato, decisione  giudiziale  o  altro
mezzo pacifico a loro scelta. 
  2. Qualsiasi controversia di  tal  genere  che  non  venga  risolta
dovra', ogni volta con il consenso di tutte le parti in causa, essere
deferita per la soluzione alla  Corte  Internazionale  di  Giustizia,
ovvero essere sottoposta ad arbitrato; ma il  mancato  raggiungimento
di un accordo per deferire la questione  alla  Corte  Internazionale,
ovvero risolverla tramite arbitrato, non sollevera' le Parti in causa
dalla responsabilita' di continuare a cercare di risolverla  mediante
uno dei modi pacifici di cui al precedente paragrafo 1. 
  3. Nei casi in cui la controversia viene sottoposta  ad  arbitrato,
il  tribunale  arbitrale  dovra'  essere  costituito  come  stabilito
nell'Allegato alla presente Convenzione.