(Convenzione - art. XXVII)
                            Articolo XXVII 
 
  1. La presente Convenzione e soggetta a  ratifica,  accettazione  o
approvazione da parte degli Stati firmatari. 
  2. Gli Strumenti di ratifica, accettazione o approvazione  verranno
depositati presso  il  Governo  australiano,  con  il  presente  Atto
designato quale Depositario.