(Convenzione - art. XXVIII)
                           Articolo XXVIII 
 
  1. La  presente  Convenzione  entrera'  in  vigore  il  30o  giorno
successivo alla data del deposito dell'ottavo strumento di  ratifica,
accettazione o approvazione da parte degli Stati di cui al  paragrafo
1 dell'Articolo XXVI della presente Convenzione. 
  2. Per ciascuno Stato o organizzazione  regionale  di  integrazione
economica che depositi, successivamente all'entrata in  vigore  della
presente  Convenzione,  uno  strumento  di  ratifica,   accettazione,
approvazione o adesione la Convenzione  entrera'  in  vigore  il  30o
giorno successivo a detto deposito.