(Convenzione - art. XXIX)
                            Articolo XXIX 
 
  1. La presente Convenzione sara' aperta all'adesio ne da  parte  di
qualsiasi Stato interessato alle attivita' di ricerca o  di  prelievo
relativamente alle risore marine viventi cui si applica  la  presente
Convenzione. 
  2. La  Convenzione  sara'  aperta  all'adesione  di  organizzazioni
regionali di integrazione economica costituite da Stati  sovrani  che
comprendano tra i  propri  membri  uno  o  piu'  Stati  membri  della
Commissione ed alle  quali  gli  Stati  membri  delle  organizzazioni
stesse hanno trasferito, in tutto o  in  parte,  competenze  relative
alle questioni oggetto  della  presente  Convenzione.  L'adesione  di
dette organizzazioni  regionali  di  integrazione  economica  saranno
soggette a consultazioni tra i membri della Commissione.