(Convenzione - art. XXX)
                             Articolo XXX 
 
  1. La presente Convenzione  potra'  essere  emendata  in  qualsiasi
momento. 
  2.  Se  un  terzo  dei  membri  della   Commissione   richiede   la
convocazione  di  una  riunione  per  discutere   una   proposta   di
emendamento, il Depositario convochera' detta riunione. 
  3. Un emendamento entrera' in vigore quando  il  Depositario  avra'
ricevuto gli  strumenti  di  ratifica,  accettazione  o  approvazione
relativi allo stesso da parte di tutti i membri della Commissione. 
  4.  Successivamente  tale  emendamento  entrera'  in   vigore   per
qualsiasi altra Parte Contraente quando il Depositario avra' ricevuto
da essa la notifica della sua ratifica, accettazione o  approvazione.
Si riterra' che ogni Parte Contraente dalla quale non  sia  pervenuta
detta notifica entro un termine di un anno dalla data di  entrata  in
vigore  dell'emendamento,  avvenuta  in  conformita'  al   precedente
paragrafo 3, si sia ritirata dalla presente Convenzione.