(Convenzione - art. XXXI)
                            Articolo XXXI 
 
  1.  Ogni  Parte  Contraente   potra'   ritirarsi   dalla   presente
Convenzione il 30 giugno di  qualsiasi  anno,  dandone  notifica  per
iscritto non oltre il 1 gennaio dello stesso anno al Depositario,  il
quale, ricevuta detta notifica, la comunichera'  immediatamente  alle
altre Parti Contraenti. 
  2.  Ogni  altra  Parte  Contraente  potra',  entro  60  giorni  dal
ricevimento della copia di detta notifica da parte  del  Depositario,
notificare per iscritto al Depositario il proprio ritiro; in tal caso
il 30 giugno dello stesso  anno  la  Convenzione  cessera'  di  avere
vigore rispetto alla Parte  Contraente  che  abbia  effettuato  detta
notifica. 
  3. Il ritiro della presente Convenzione da parte  di  un  qualsiasi
membro  della  Commissione  non  avra'  effetto  sui  suoi   obblighi
finanziari derivanti dalla presente Convenzione.