(Convenzione - art. XXXII)
                            Articolo XXXII 
 
  Il Depositario notifichera' a  tutte  le  Parti  Contraenti  quanto
segue: 
    a) la firma della  presente  Convenzione  ed  il  deposito  degli
strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 
    b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione  e  di
ogni emendamento alla stessa.