(Convenzione - art. XXXIII)
                           Articolo XXXIII 
 
  1. La presente Convenzione i cui testi, in inglese, francese, russo
e spagnolo fanno egualmente fede, verra' depositata presso il Governo
Australiano, che ne trasmettera' copie autenticate a tutte  le  Parti
firmatarie e aderenti. 
  2. La presente Convenzione verra' registrata  dal  Depositario,  in
ottemperanza all'Art. 102 della Carta delle  Nazioni  Unite  Fatto  a
Canberra questo ventesimo giorno di maggio 1980. 
              IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, 
          hanno firmato la presente Convenzione.