ALLEGATO RELATIVO AL TRIBUNALE ARBITRALE 1. Il Tribunale Arbitrale di cui al paragrafo 3 dell'Artico XXV sara' composto da tre arbitri che verranno nominati come segue: a) La Parte che da' l'avvio al procedimento comunichera' il nome di un arbitro all'altra Parte la quale, a sua volta, entro un termine di 40 giorni successivi a detta notifica, comunichera' il nome del secondo arbitro. Entro un termine di 60 giorni successivi alla designazione del secondo arbitro le Parti dovranno nominare il terzo arbitro, che dovra' essere di nazionalita' diversa da quella dei due primi arbitri. Il terzo arbitro presiedera' il Tribunale. b) Qualora il secondo arbitro non venga nominato entro il termine fissato, ovvero qualora le Parti non abbiano raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro entro il termine fissato, detto arbitro verra' nominato, su richiesta di una delle Parti, dal Segretario Generale del Tribunale Permanente di Arbitrato fra quelle personalita' di fama internazionale che non siano cittadini di uno stato Parte alla presente Convenzione. 2. Il Tribunale Arbitrale decidera' dove fissare la propria sede ed adottera' proprie norme di procedura. 3. Le decisioni del Tribunale Arbitrale verranno adottate a maggioranza ed i suoi membri non avranno la facolta' di astenersi dal voto. 4. Qualsiasi Parte Contraente, che non sia parte in causa nella controversia, potra' intervenire nel procedimento, con il consenso del Tribunale Arbitrale. 5. Le decisioni del Tribunale Arbitrale saranno definitive e vincolanti per tutte le Parti in causa nella controversia e per ogni Parte che intervenga nel procedimento e ad esse dette Parti dovranno conformarsi senza indugio. Il Tribunale Arbitrale, su richiesta di una delle Parti in causa nella controversia o di qualsiasi Parte che vi intervenga, fornira' un interpretazione della propria decisione. 6. Salvo diversa decisione del Tribunale Arbitrale a causa delle particolari circostanze del caso, le spese del Tribunale, ivi inclusi gli onorari dei suoi membri, verranno sostenute dalle Parti in causa in eguale misura.