(Convenzione - art. V)
                              Articolo V 
 
  1. Le Parti Contraenti che non sono  Parti  al  trattato  Antartico
riconoscono gli obblighi e le responsabilita'  speciali  delle  Parti
Consultive del Trattato Antartico per la protezione  e  conservazione
dell'ambiente dell'area del Trattato Antartico. 
  2. Le Parti Contraenti che non sono  Parti  al  Trattato  Antartico
convengono  che,  nelle  loro  attivita'   nell'area   del   Trattato
Antartico, conserveranno, come e quando  opportuno,  le  Disposizioni
Concordate per la Conservazione della Fauna e Flora dell'Antartide  e
quelle altre disposizioni che siano state  raccomandate  dalle  Parti
Consultive  del  Trattato  Antartico  in   ottemperanza   alle   loro
responsabilita' per la protezione  dell'ambiente  Antartico  da  ogni
forma di interferenza umana nociva. 
  3. Ai fini della presente Convenzione, per  "Parti  Consultive  del
Trattato Antartico" si intendono  le  Parti  Contraenti  al  Trattato
Antartico i cui Rappresentanti prendono parte alle  riunioni  di  cui
all'Art. IX del Trattato Antartico.