Articolo V 1. Le Parti Contraenti che non sono Parti al trattato Antartico riconoscono gli obblighi e le responsabilita' speciali delle Parti Consultive del Trattato Antartico per la protezione e conservazione dell'ambiente dell'area del Trattato Antartico. 2. Le Parti Contraenti che non sono Parti al Trattato Antartico convengono che, nelle loro attivita' nell'area del Trattato Antartico, conserveranno, come e quando opportuno, le Disposizioni Concordate per la Conservazione della Fauna e Flora dell'Antartide e quelle altre disposizioni che siano state raccomandate dalle Parti Consultive del Trattato Antartico in ottemperanza alle loro responsabilita' per la protezione dell'ambiente Antartico da ogni forma di interferenza umana nociva. 3. Ai fini della presente Convenzione, per "Parti Consultive del Trattato Antartico" si intendono le Parti Contraenti al Trattato Antartico i cui Rappresentanti prendono parte alle riunioni di cui all'Art. IX del Trattato Antartico.