Articolo VII 1. Le Parti Contraenti con il presente atto stabiliscono e convengono di mantenere la Commissione per la Conservazione delle Risorse Marine Viventi dell'Antartide (qui di seguito citata come "la Commissione"). 2. La Commissione sara' composta nel modo seguente: a) ogni Parte Contraente, che ha preso parte alla riunione in cui e stata adottata la presente Convenzione, sara' membro della Commissione; b) ogni Stato, che abbia aderito alla presente Convenzione ai sensi dell'Articolo XXIX, avra' il diritto di essere membro della Commissione nel periodo di tempo in cui detta parte aderente sia impegnata in attivita' di ricerca o di prelievo relativamente alle risorse marine viventi cui si applica la presente Convenzione; c) ogni organizzazione regionale d'integrazione economica, che abbia aderito alla presente Convenzione ai sensi dell'Articolo XXIX, avra' diritto ad essere membro della Commissione nel periodo di tempo in cui i suoi Stati membri avranno tale diritto; d) una Parte Contraente, che desideri prendere parte ai lavori della Commissione ai sensi dei precedenti comma b) e c), notifichera' al Depositario le basi su cui desidera divenire membro della Commissione e la sua disponibilita' ad accettare le disposizioni di conservazione in vigore. Il Depositario comunichera' a ciascun membro della Commissione tale notifica e le informazioni che l'accompagnano. Entro due mesi dal ricevimento di detta comunicazione da parte del Depositario, qualsiasi membro della Commissione potra' chiedere di convocare una riunione speciale della Commissione per esaminare la questione. Al ricevimento di detta richiesta, il Depositario convochera' tale riunione. Se non venisse richiesta una tale riunione, si riterra' che la Parte Contraente che ha presentato la notifica abbia soddisfatto i requisiti per divenire membro della Commissione. 3. Ciascun membro della Commissione sara' rappresentato da un Rappresentante, che potra' essere accompagnato da rappresentanti e consulenti supplenti.