(Convenzione - art. VII)
                             Articolo VII 
 
  1.  Le  Parti  Contraenti  con  il  presente  atto  stabiliscono  e
convengono di mantenere la Commissione  per  la  Conservazione  delle
Risorse Marine Viventi dell'Antartide (qui di seguito citata come "la
Commissione"). 
  2. La Commissione sara' composta nel modo seguente: 
    a) ogni Parte Contraente, che ha preso parte alla riunione in cui
e  stata  adottata  la  presente  Convenzione,  sara'  membro   della
Commissione; 
    b) ogni Stato, che abbia aderito  alla  presente  Convenzione  ai
sensi dell'Articolo XXIX, avra' il diritto  di  essere  membro  della
Commissione nel periodo di tempo in  cui  detta  parte  aderente  sia
impegnata in attivita' di ricerca o di  prelievo  relativamente  alle
risorse marine viventi cui si applica la presente Convenzione; 
    c) ogni organizzazione regionale  d'integrazione  economica,  che
abbia aderito alla presente Convenzione ai sensi dell'Articolo  XXIX,
avra' diritto ad essere membro della Commissione nel periodo di tempo
in cui i suoi Stati membri avranno tale diritto; 
    d) una Parte Contraente, che desideri prendere  parte  ai  lavori
della Commissione ai sensi dei precedenti comma b) e c), notifichera'
al  Depositario  le  basi  su  cui  desidera  divenire  membro  della
Commissione e la sua disponibilita' ad accettare le  disposizioni  di
conservazione in vigore. Il Depositario comunichera' a ciascun membro
della Commissione tale notifica e le informazioni che l'accompagnano.
Entro due mesi dal ricevimento di detta comunicazione  da  parte  del
Depositario, qualsiasi membro della Commissione  potra'  chiedere  di
convocare una riunione speciale della Commissione  per  esaminare  la
questione.  Al  ricevimento  di  detta  richiesta,   il   Depositario
convochera'  tale  riunione.  Se  non  venisse  richiesta  una   tale
riunione, si riterra' che la Parte Contraente che  ha  presentato  la
notifica abbia soddisfatto i  requisiti  per  divenire  membro  della
Commissione. 
  3. Ciascun membro  della  Commissione  sara'  rappresentato  da  un
Rappresentante, che potra' essere accompagnato  da  rappresentanti  e
consulenti supplenti.