(Convenzione - art. IX)
                             Articolo IX 
 
  1. La Commissione avra' il compito di dare effetto  agli  obiettivi
ed ai principi stabiliti all'Articolo II della presente  Convenzione.
A questo fine, essa dovra': 
    a) facilitare la ricerca e studi completi  sulle  risorse  marine
viventi dell'Antartide e sull'ecosistema marino antartico; 
    b)  raccogliere  i  dati  sullo  stato  ed  i  cambiamenti  delle
popolazioni delle risorse marine viventi dell'Antartide e sui fattori
che incidono sulla distribuzione, abbondanza  e  produttivita'  delle
specie prelevate e delle specie o popolazioni dipendenti o affini, 
    c) assicurare l'acquisizione di statistiche sul pescato  e  sugli
sforzi compiuti relativamente alle popolazioni prelevate; 
    d) analizzare, diffondere e pubblicare le informazioni di cui  ai
precedenti comma b) e c) e i rapporti del Comitato Scientifico; 
    e)  identificare  le  esigenze  di  conservazione  ed  analizzare
l'efficacia delle disposizioni per la conservazione; 
    f)  formulare,  adottare  e  rivedere  le  disposizioni  per   la
conservazione sulla base delle piu' adeguate conoscenze  scientifiche
disponibili, subordinatamente alle >disposizioni del paragrafo 5  del
presente Articolo; 
    g) attuare il sistema di osservazione e  ispezione  stabilito  ai
sensi dell'Articolo XXIV della presente Convenzione; 
    h)  espletare  ogni  altra  attivita'  che  sia  necessaria   per
raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione; 
  2. Le disposizioni  per  la  conservazione  di  cui  al  precedente
paragrafo 1 f) comprendono quanto segue: 
    a) la designazione della quantita' di qualsiasi specie che  possa
essere prelevata nell'area cui si applica la presente Convenzione; 
    b) la determinazione delle regioni e sotto-regioni, basata  sulla
distribuzione  delle  popolazioni  delle   risorse   marine   viventi
dell'Antartide; 
    c) la determinazione della quantita' che  puo'  essere  prelevata
dalle popolazioni delle regioni e delle sotto-regioni; 
    d) la determinazione delle specie protette; 
    e) la determinazione delle dimensioni, eta' e, ove opportuno, del
sesso per le specie che possono essere prelevate; 
    f)  la  determinazione  dell'apertura  e  della  chiusura   delle
stagioni per il prelievo; 
    g) la determinazione dell'apertura e della chiusura  delle  aree,
delle regioni e sotto-regioni ai fini degli studi scientifici e della
conservazione, ivi incluse aree speciali per la protezione gli  studi
scientifici; 
    h) la regolamentazione degli sforzi effettuati e  dei  metodi  di
prelievo, ivi incluso l'equipaggiamento per la  pesca,  per  evitare,
tra l'altro, una indebita concentrazione del  prelievo  in  qualsiasi
regione o sotto-regione; 
    i) l'adozione di ogni altra disposizione per la conservazione che
la  Commissione  ritenga  necessaria  per  il  raggiungimento   degli
obiettivi della presente Convenzione,  ivi  incluse  le  disposizioni
riguardanti gli effetti  delle  attivita'  di  prelievo  e  attivita'
connesse,  sulle  componenti  dell'ecosistema  marino  diverse  dalle
popolazioni prelevate. 
  3. La Commissione pubblichera' e terra' un  registro  di  tutte  le
disposizioni sulla conservazione che sono in vigore. 
  4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi  del  precedente
paragrafo  1,  la   Commissione   terra'   pienamente   conto   delle
raccomandazioni e della consulenza del Comitato Scientifico. 
  5. La Commissione terra' pienamente conto di qualsiasi disposizione
o  regolamento  pertinente  fissato  o  raccomandato  dalle  Riunioni
Consultive ai sensi dell'Articolo IX del Trattato  Antartico,  ovvero
dalle esistenti Commissioni  sulla  pesca,  responsabili  per  quelle
specie che potrebbero entrare nell'area cui si  applica  la  presente
Convenzione, al fine di evitare qualsiasi incongruenza tra i  diritti
e gli obblighi di una Parte Contraente in forza di detti  regolamenti
o disposizioni e le disposizioni per  la  conservazione  che  possino
essere adottate dalla Commissione. 
  6. Le disposizioni  relative  alla  conservazione,  adottate  dalla
Commissione  in  conformita'  alla  presente  Convenzione,   verranno
attuate dai membri della Commissione nel modo seguente: 
    a)  la  Commissione   notifichera'   le   disposizioni   per   la
conservazione a tutti i membri della Commissione; 
    b) le disposizioni per la conservazione  diventeranno  vincolanti
per tutti i membri della Commissione 180 giorni dopo detta  notifica,
salvo quanto previsto ai seguenti comma c) e d); 
    c) se un membro della Commissione notifica alla stessa, entro  90
giorni dopo la notifica di cui al comma a), di non essere in grado di
accettare, in tutto o in parte, la disposizione per la conservazione,
la disposizione non >sara' vincolante, nella misura  dichiarata,  per
tale membro della Commissione; 
    d) qualora un  qualsiasi  membro  della  Commissione  invochi  la
procedura di cui al precedente comma c), la Commissione si  riunira',
su richiesta di un  membro  della  Commissione,  per  riesaminare  la
disposizione per la  conservazione.  Al  momento  della  riunione  in
questione ed entro 30 giorni successivi alla stessa, qualsiasi membro
della Commissione avra' il diritto di dichiarare che non  e  piu'  in
grado di accettare la disposizione per la conservazione; in tal caso,
il membro non sara' piu' vincolato da detta disposizione.