Articolo IX 1. La Commissione avra' il compito di dare effetto agli obiettivi ed ai principi stabiliti all'Articolo II della presente Convenzione. A questo fine, essa dovra': a) facilitare la ricerca e studi completi sulle risorse marine viventi dell'Antartide e sull'ecosistema marino antartico; b) raccogliere i dati sullo stato ed i cambiamenti delle popolazioni delle risorse marine viventi dell'Antartide e sui fattori che incidono sulla distribuzione, abbondanza e produttivita' delle specie prelevate e delle specie o popolazioni dipendenti o affini, c) assicurare l'acquisizione di statistiche sul pescato e sugli sforzi compiuti relativamente alle popolazioni prelevate; d) analizzare, diffondere e pubblicare le informazioni di cui ai precedenti comma b) e c) e i rapporti del Comitato Scientifico; e) identificare le esigenze di conservazione ed analizzare l'efficacia delle disposizioni per la conservazione; f) formulare, adottare e rivedere le disposizioni per la conservazione sulla base delle piu' adeguate conoscenze scientifiche disponibili, subordinatamente alle >disposizioni del paragrafo 5 del presente Articolo; g) attuare il sistema di osservazione e ispezione stabilito ai sensi dell'Articolo XXIV della presente Convenzione; h) espletare ogni altra attivita' che sia necessaria per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione; 2. Le disposizioni per la conservazione di cui al precedente paragrafo 1 f) comprendono quanto segue: a) la designazione della quantita' di qualsiasi specie che possa essere prelevata nell'area cui si applica la presente Convenzione; b) la determinazione delle regioni e sotto-regioni, basata sulla distribuzione delle popolazioni delle risorse marine viventi dell'Antartide; c) la determinazione della quantita' che puo' essere prelevata dalle popolazioni delle regioni e delle sotto-regioni; d) la determinazione delle specie protette; e) la determinazione delle dimensioni, eta' e, ove opportuno, del sesso per le specie che possono essere prelevate; f) la determinazione dell'apertura e della chiusura delle stagioni per il prelievo; g) la determinazione dell'apertura e della chiusura delle aree, delle regioni e sotto-regioni ai fini degli studi scientifici e della conservazione, ivi incluse aree speciali per la protezione gli studi scientifici; h) la regolamentazione degli sforzi effettuati e dei metodi di prelievo, ivi incluso l'equipaggiamento per la pesca, per evitare, tra l'altro, una indebita concentrazione del prelievo in qualsiasi regione o sotto-regione; i) l'adozione di ogni altra disposizione per la conservazione che la Commissione ritenga necessaria per il raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione, ivi incluse le disposizioni riguardanti gli effetti delle attivita' di prelievo e attivita' connesse, sulle componenti dell'ecosistema marino diverse dalle popolazioni prelevate. 3. La Commissione pubblichera' e terra' un registro di tutte le disposizioni sulla conservazione che sono in vigore. 4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi del precedente paragrafo 1, la Commissione terra' pienamente conto delle raccomandazioni e della consulenza del Comitato Scientifico. 5. La Commissione terra' pienamente conto di qualsiasi disposizione o regolamento pertinente fissato o raccomandato dalle Riunioni Consultive ai sensi dell'Articolo IX del Trattato Antartico, ovvero dalle esistenti Commissioni sulla pesca, responsabili per quelle specie che potrebbero entrare nell'area cui si applica la presente Convenzione, al fine di evitare qualsiasi incongruenza tra i diritti e gli obblighi di una Parte Contraente in forza di detti regolamenti o disposizioni e le disposizioni per la conservazione che possino essere adottate dalla Commissione. 6. Le disposizioni relative alla conservazione, adottate dalla Commissione in conformita' alla presente Convenzione, verranno attuate dai membri della Commissione nel modo seguente: a) la Commissione notifichera' le disposizioni per la conservazione a tutti i membri della Commissione; b) le disposizioni per la conservazione diventeranno vincolanti per tutti i membri della Commissione 180 giorni dopo detta notifica, salvo quanto previsto ai seguenti comma c) e d); c) se un membro della Commissione notifica alla stessa, entro 90 giorni dopo la notifica di cui al comma a), di non essere in grado di accettare, in tutto o in parte, la disposizione per la conservazione, la disposizione non >sara' vincolante, nella misura dichiarata, per tale membro della Commissione; d) qualora un qualsiasi membro della Commissione invochi la procedura di cui al precedente comma c), la Commissione si riunira', su richiesta di un membro della Commissione, per riesaminare la disposizione per la conservazione. Al momento della riunione in questione ed entro 30 giorni successivi alla stessa, qualsiasi membro della Commissione avra' il diritto di dichiarare che non e piu' in grado di accettare la disposizione per la conservazione; in tal caso, il membro non sara' piu' vincolato da detta disposizione.