(Accordo - art. 11)
                             Articolo 11. 
 
Il presente Accordo potra' essere  modificato  previo  assenso  delle
Parti, su proposta di ciascuna di esse. 
Le modifiche deliberate secondo quanto detto nel paragrafo  anteriore
saranno formalizzate attraverso uno Scambio di  Note  diplomatiche  e
entreranno in vigore alla data in  cui  le  Parti  si  comunicheranno
reciprocamente di aver concluso le  operazioni  legali  necessarie  a
tale fine.