(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3. 
 
Le Parti scambieranno informazioni, per mezzo  dei  propri  organismi
ufficiali di turismo, sulle rispettive disposizioni di legge, incluso
cio' che si riferisce alla conservazione e protezione  delle  risorse
naturali e culturali, insediamenti  turistici,  agenzie  di  viaggio,
attivita' settoriali professionali ed ogni altro argomento affine.