Art. 2 
 
  1. Alla copertura di cinquecento posti del profilo professionale di
assistente giudiziario, recati in aumento dall'articolo 1,  comma  1,
si provvede secondo le procedure di mobilita'  previste  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.  325,  ed
ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554. 
  2. Al personale trasferito con il  processo  di  mobilita'  per  la
copertura dei posti  di  cui  al  comma  1,  compete  il  trattamento
economico  previsto  dall'articolo  5,  comma  2,  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto  1988,  n.  325.  Allo
stesso personale spetta inoltre l'indennita' prevista dalla legge  22
giugno 1988, n. 221. 
  3. Il personale trasferito ai sensi del  presente  articolo  dovra'
frequentare un apposito corso  di  riqualificazione  organizzato  dal
Ministero di grazia e giustizia, di durata non inferiore a due mesi. 
  4. I posti non coperti con le modalita' di cui al presente articolo
nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto sono assegnati con la procedura di cui all'articolo 3. 
  5. Le procedure di mobilita' di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5  agosto  1988,  n.  325,  si  applicano  con
carattere di generalita' anche al personale docente,  amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' al
personale educativo  delle  istituzioni  educative  statali,  purche'
nelle dotazioni organiche di appartenenza vi sia  una  situazione  di
soprannumerarieta'.