Art. 2 1. Alla copertura di cinquecento posti del profilo professionale di assistente giudiziario, recati in aumento dall'articolo 1, comma 1, si provvede secondo le procedure di mobilita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554. 2. Al personale trasferito con il processo di mobilita' per la copertura dei posti di cui al comma 1, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. Allo stesso personale spetta inoltre l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221. 3. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo dovra' frequentare un apposito corso di riqualificazione organizzato dal Ministero di grazia e giustizia, di durata non inferiore a due mesi. 4. I posti non coperti con le modalita' di cui al presente articolo nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono assegnati con la procedura di cui all'articolo 3. 5. Le procedure di mobilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, si applicano con carattere di generalita' anche al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' al personale educativo delle istituzioni educative statali, purche' nelle dotazioni organiche di appartenenza vi sia una situazione di soprannumerarieta'.