Art. 3 
 
  1. Alla copertura di mille posti recati in aumento dall'articolo 1,
comma 1, si provvede mediante selezione del personale appartenente al
ruolo della ex carriera  esecutiva  dell'Amministrazione  giudiziaria
con qualifica di coadiutore superiore  giudiziario  o  di  coadiutore
dattilografo giudiziario, con almeno undici  anni  di  servizio,  che
abbia espletato, nell'ultimo quinquennio e per un periodo complessivo
di  almeno   diciotto   mesi,   mansioni   ascrivibili   al   profilo
professionale  di  assistente  giudiziario,  comprovate  da  appositi
certificati rilasciati  dai  capi  degli  uffici  con  riferimento  a
documentazione di data anteriore. 
  2. A tale selezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla
base   di   graduatorie   distrettuali    formate    tenendo    conto
dell'anzianita'  maturata  nel   ruolo   organico   di   provenienza.
L'interessato puo' presentare domande per non piu' di due  distretti,
indicando in entrambe l'ordine di preferenza. 
  3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati  il
termine  e  le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  e   dei
certificati indicati nel comma 1, le modalita' di costituzione  delle
commissioni  incaricate,  a  livello  distrettuale,  di  formare   le
graduatorie di cui al comma 2 e quant'altro attiene  alla  formazione
di dette graduatorie. 
  4. Per la copertura dei  posti  eventualmente  residui  in  ciascun
distretto all'esito delle procedure di selezione di cui al comma 2 si
fa ulteriore ricorso alle procedure di mobilita' di cui  all'articolo
2. 
  5. Alla  copertura  delle  vacanze  nella  dotazione  organica  del
personale gia'  appartenente  al  ruolo  dell'ex  carriera  esecutiva
dell'Amministrazione  giudiziaria,  derivante  dall'applicazione  del
presente articolo, si provvede  con  le  procedure  disciplinate  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto  1988,  n.
325.