Art. 3 1. Alla copertura di mille posti recati in aumento dall'articolo 1, comma 1, si provvede mediante selezione del personale appartenente al ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria con qualifica di coadiutore superiore giudiziario o di coadiutore dattilografo giudiziario, con almeno undici anni di servizio, che abbia espletato, nell'ultimo quinquennio e per un periodo complessivo di almeno diciotto mesi, mansioni ascrivibili al profilo professionale di assistente giudiziario, comprovate da appositi certificati rilasciati dai capi degli uffici con riferimento a documentazione di data anteriore. 2. A tale selezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie distrettuali formate tenendo conto dell'anzianita' maturata nel ruolo organico di provenienza. L'interessato puo' presentare domande per non piu' di due distretti, indicando in entrambe l'ordine di preferenza. 3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati il termine e le modalita' di presentazione delle domande e dei certificati indicati nel comma 1, le modalita' di costituzione delle commissioni incaricate, a livello distrettuale, di formare le graduatorie di cui al comma 2 e quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie. 4. Per la copertura dei posti eventualmente residui in ciascun distretto all'esito delle procedure di selezione di cui al comma 2 si fa ulteriore ricorso alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 2. 5. Alla copertura delle vacanze nella dotazione organica del personale gia' appartenente al ruolo dell'ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.