Art. 4. 1. Al fine di assicurare a ciascun magistrato il tempestivo servizio di dattilografia relativo ai provvedimenti giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e' aumentata, con riferimento al profilo professionale del dattilografo - quarta qualifica funzionale, di duemilacinquecento unita'. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia sono ripartiti tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.