Art. 4. 
  1. Al  fine  di  assicurare  a  ciascun  magistrato  il  tempestivo
servizio di dattilografia relativo ai  provvedimenti  giudiziari,  la
dotazione  organica  del  Ministero   di   grazia   e   giustizia   -
Amministrazione giudiziaria e' aumentata, con riferimento al  profilo
professionale del dattilografo  -  quarta  qualifica  funzionale,  di
duemilacinquecento unita'. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e  giustizia  sono
ripartiti tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.