Art. 5 
 
  1. Alla copertura dei posti  recati  in  aumento  dall'articolo  4,
dedotte le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di  personale
appartenente a categorie protette  e  determinata  nella  misura  del
venti per cento l'aliquota dei posti da riservare  ai  dipendenti  in
servizio, si provvede, in attuazione dell'articolo 16 della legge  28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,  con  le  procedure
disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
settembre 1987, n. 392, e dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri in data 27  dicembre  1988,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo
19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
  2. Per i posti riservati ai dipendenti in servizio, non  coperti  a
seguito delle apposite prove selettive, si fa ricorso alle  selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento.