Art. 5 1. Alla copertura dei posti recati in aumento dall'articolo 4, dedotte le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente a categorie protette e determinata nella misura del venti per cento l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio, si provvede, in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 2. Per i posti riservati ai dipendenti in servizio, non coperti a seguito delle apposite prove selettive, si fa ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento.