Art. 6. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 46.000 milioni per l'anno 1989, in lire 70.500 milioni per l'anno 1990 ed in lire 72.500 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.