Art. 6. 
  1. All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  decreto,
valutato in lire 46.000 milioni  per  l'anno  1989,  in  lire  70.500
milioni per l'anno 1990 ed in lire 72.500 milioni per l'anno 1991, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al  capitolo  6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
"Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.