Art. 3. 1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.