Art. 3. 
  1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi  le
disposizioni dell'art. 11 del decreto-legge  19  settembre  1987,  n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987,  n.
470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,  l'applicazione
dell'aliquota del 4 per  cento  per  le  cessioni  e  le  prestazioni
previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato  in
lire 33 miliardi in ragione  d'anno,  si  provvede  con  le  maggiori
entrate derivanti dal presente decreto.