(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 
   NOVEMBRE 1988, N. 511. 
  All'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4.  Le  esenzioni  vigenti  per  l'imposta  erariale  sul  consumo
dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali  di  cui  al
comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione  pubblica
e  per  l'esercizio  delle  attivita'  di  produzione,  trasporto   e
distribuzione di energia elettrica". 
 L'articolo 9 e' soppresso. 
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  10.  -  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  9   del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono  estese  a  tutti  gli  enti
soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica. 
  2. Il termine del 31 ottobre 1988,  previsto  dall'articolo  9  del
citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito,  con  modificazioni,
dalla citata legge n. 154 del 1988, e' prorogato al 30 giugno 1989. 
  3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni  contenute
nell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988,  convertito,
con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del  1988,  sono  quelli
chiusi anteriormente al 1› gennaio 1989. 
  4. I terzi nei confronti dei quali gli  enti  di  cui  al  comma  1
effettuano la  rivalsa  possono  portare  in  detrazione  i  relativi
importi nel periodo di imposta nel corso  del  quale  la  rivalsa  e'
stata effettuata. 
  5. All'articolo 109 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "4- bis. Per gli enti soggetti  alle  disposizioni  in  materia  di
contabilita' pubblica, la contabilita' unica di cui  al  comma  3  si
intende realizzata nell'ambito della contabilita' pubblica  tenuta  a
norma di legge dagli stessi enti"".