Art. 2 
 
  1. Le preture esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, non comprese nell'articolo 30 del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1  della  presente
legge, costituiscono sezioni distaccate della pretura che ha sede nel
capoluogo di circondario. 
 
          Nota all'articolo 2:
          Per quanto concerne il R.D. n. 12/"1941 v. nota all'art. 1.