Art. 5 
 
  1. Il primo comma dell'articolo 3  del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e sostituito dal seguente: 
   "Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una
cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.
L'uffico di cancelleria o di segreteria puo' essere costituito  anche
presso le sezioni  distaccate  di  cui  alla  tabella  B  annessa  al
presente ordinamento". 
  2. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e sostituito dal seguente: 
  "Alle corti, ai tribunali ed alle preture  sono  addetti  ufficiali
giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori  degli  uffici
notificazioni, esecuzioni e  protesti.  Tale  personale  puo'  essere
addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella  B  annessa
al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di
ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo
28". 
 
          Nota agll'articolo 5:
          Per quanto concerne il R.D. n. 12/"1941 v. nota all'art. 1.