Art. 5 1. Il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente: "Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'uffico di cancelleria o di segreteria puo' essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento". 2. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente: "Alle corti, ai tribunali ed alle preture sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale puo' essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28".
Nota agll'articolo 5: Per quanto concerne il R.D. n. 12/"1941 v. nota all'art. 1.