Art. 6. 1. L'organico dei magistrati addetti alle preture e determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. I magistrati gia' assegnati alle preture di cui all' articolo 2 entrano a far parte dell'organico delle preture circondariali. 3. Il terzo comma dell'articolo 39 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente: "L'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni e la designazione dei magistrati incaricati di esercitare funzioni presso le sezioni distaccate sono stabilite ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformita' alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario. I magistrati designati a svolgere funzioni presso sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obbiettivi e predeterminati in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate". 4. Ai soli fini di quanto disposto dall'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si considera sede di pretura ciascuno dei comuni compresi nel territorio del circondario.
Note all'art. 6: - Per quanto concerne il R.D. n. 12/"1941 v. nota all'art.1. - Il testo del terzo comma dell'art. 2 del R.D.L. n. 511/"1946 e il seguente: "In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede".