Art. 6.
1.  L'organico  dei magistrati addetti alle preture e determinato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro  di
grazia   e   giustizia,   sentito   il   Consiglio   superiore  della
magistratura, entro  tre  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2.  I  magistrati  gia' assegnati alle preture di cui all' articolo 2
entrano a far parte dell'organico delle preture circondariali.
3. Il terzo comma dell'articolo 39 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e sostituito dal seguente:
"L'assegnazione  dei  magistrati alle varie sezioni e la designazione
dei magistrati incaricati di esercitare funzioni  presso  le  sezioni
distaccate  sono  stabilite  ogni  biennio con decreto del Presidente
della Repubblica, in conformita'  alle  deliberazioni  del  Consiglio
superiore  della magistratura, su proposta del presidente della corte
di appello, sentito il consiglio giudiziario. I magistrati  designati
a  svolgere funzioni presso sezioni distaccate possono, sulla base di
criteri obbiettivi e predeterminati in sede tabellare, anche svolgere
funzioni  presso  la  pretura  circondariale  o  presso altre sezioni
distaccate".
4.  Ai soli fini di quanto disposto dall'articolo 2, terzo comma, del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si  considera  sede
di   pretura   ciascuno   dei  comuni  compresi  nel  territorio  del
circondario.
 
          Note all'art. 6:
          -   Per  quanto  concerne  il  R.D.  n.  12/"1941  v.  nota
          all'art.1.
          -  Il  testo  del  terzo  comma  dell'art.  2 del R.D.L. n.
          511/"1946 e il seguente:
          "In  caso  di  soppressione  di  un  ufficio giudiziario, i
          magistrati che  ne  fanno  parte,  se  non  possono  essere
          assegnati  ad  altro ufficio giudiziario nella stessa sede,
          sono destinati a posti vacanti  del  loro  grado  ad  altra
          sede".