Art. 10. Comunicazioni Le regioni e le province autonome inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto e del regolamento CEE n. 1094/88, nonche' entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, dettagliate relazioni sull'attivita' svolta e sui problemi generali e particolari riscontrati in fase di attuazione del presente decreto. La relazione dovra' contenere in particolare tutti gli elementi richiesti dall'art. 16, paragrafo 2, del regolamento CEE della commissione n. 1272/88 ed i dati necessari al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 16 gennaio 1989 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI