Art. 10.
                            Comunicazioni
  Le   regioni   e   le   province   autonome  inviano  al  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  i  provvedimenti  adottati   in
applicazione  del  presente decreto e del regolamento CEE n. 1094/88,
nonche' entro e non oltre il 30 aprile di ciascun  anno,  dettagliate
relazioni sull'attivita' svolta e sui problemi generali e particolari
riscontrati in fase di attuazione del presente decreto. La  relazione
dovra'   contenere   in  particolare  tutti  gli  elementi  richiesti
dall'art. 16, paragrafo 2, del regolamento CEE della  commissione  n.
1272/88  ed  i  dati  necessari al SIAN (Sistema informativo agricolo
nazionale) per l'espletamento dei compiti istituzionali.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 16 gennaio 1989
                                                 Il Ministro: MANNINO
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI