Art. 2.
                             Beneficiari
  1. Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto di cui all'art. 1 per
il ritiro di seminativi dalla produzione, tutti i produttori agricoli
singoli  od  associati, classificati nelle tre categorie seguenti che
destinano le terre agli scopi stabiliti dall'art. 4, primo comma, del
presente decreto:
   a)  proprietari  coltivatori  diretti  o  conduttori  titolari  di
aziende agricole;
   b)   affittuari  coltivatori  diretti,  affittuari  conduttori  di
aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni;
   c) persone giuridiche, anche di diritto pubblico.
  Per  la  concessione dell'aiuto puo' essere preso in considerazione
un solo  produttore  agricolo  per  la  singola  superficie  agricola
utilizzata.
  2.  Unitamente  alla domanda l'avente diritto all'aiuto e' tenuto a
sottoscrivere l'impegno previsto dall'art. 8 del regolamento  CEE  n.
1272/88.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  9  del  regolamento  CEE  n.  1272/88, le
superfici interessate dal  ritiro  dei  seminativi  dalla  produzione
possono  beneficiare  dell'aiuto se i soggetti di cui alla lettera a)
le hanno coltivate nel periodo di riferimento di  cui  al  successivo
art.  3,  comma  1. I richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera b) e
lettera c) (non proprietari), possono beneficiare dell'aiuto  qualora
il  contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari
a  quella  dell'impegno  sottoscritto  ai  sensi  dell'art.   8   del
regolamento  CEE n. 1272/88, oppure ricada sotto la disciplina di cui
al titolo I, capo I, della legge 3 maggio 1982, n. 203, recante norme
sulla durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto. Nei casi
non contemplati dalla precitata legge la conduzione  di  fatto  e  la
relativa   durata   puo'   essere  attestata  mediante  dichiarazione
sostitutiva di  atto  di  notorieta'.Tuttavia  nel  caso  in  cui  la
validita'  degli  atti  prodotti sia inferiore a quella dell'impegno,
sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti  anche
dal proprietario.
  Le   regioni  e  le  province  autonome  corrispondono  l'aiuto  al
richiedente limitatamente alla durata dell'impegno, eventualmente  al
subentrante  che  abbia  sottoscritto  il relativo impegno o, in caso
contrario, al proprietario.
  4.  Nei  casi di aumento della superficie agricola dell'azienda, di
aumento della superficie da ritirare dalla  produzione,  di  cessione
dell'azienda,  di  rescissione  dell'impegno,  il  beneficiario  deve
presentare domanda allo stesso ufficio, al  quale  ha  presentato  la
domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 12
del regolamento n. 1272/88. In caso di premorienza del  beneficiario,
gli  obblighi  da lui assunti vengono trasmessi al successore fino al
compimento di almeno un triennio. Il versamento  del  premio  per  il
restante  periodo  e' in tutti i casi subordinato alla sottoscrizione
dell'impegno  da  parte  del  nuovo  beneficiario  a  rispettare  gli
obblighi assunti dal predecessore.