Art. 2. Beneficiari 1. Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto di cui all'art. 1 per il ritiro di seminativi dalla produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati, classificati nelle tre categorie seguenti che destinano le terre agli scopi stabiliti dall'art. 4, primo comma, del presente decreto: a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole; b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni; c) persone giuridiche, anche di diritto pubblico. Per la concessione dell'aiuto puo' essere preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola utilizzata. 2. Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto e' tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88. 3. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 1272/88, le superfici interessate dal ritiro dei seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto se i soggetti di cui alla lettera a) le hanno coltivate nel periodo di riferimento di cui al successivo art. 3, comma 1. I richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettera c) (non proprietari), possono beneficiare dell'aiuto qualora il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88, oppure ricada sotto la disciplina di cui al titolo I, capo I, della legge 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sulla durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto. Nei casi non contemplati dalla precitata legge la conduzione di fatto e la relativa durata puo' essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.Tuttavia nel caso in cui la validita' degli atti prodotti sia inferiore a quella dell'impegno, sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario. Le regioni e le province autonome corrispondono l'aiuto al richiedente limitatamente alla durata dell'impegno, eventualmente al subentrante che abbia sottoscritto il relativo impegno o, in caso contrario, al proprietario. 4. Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda, di aumento della superficie da ritirare dalla produzione, di cessione dell'azienda, di rescissione dell'impegno, il beneficiario deve presentare domanda allo stesso ufficio, al quale ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento n. 1272/88. In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti vengono trasmessi al successore fino al compimento di almeno un triennio. Il versamento del premio per il restante periodo e' in tutti i casi subordinato alla sottoscrizione dell'impegno da parte del nuovo beneficiario a rispettare gli obblighi assunti dal predecessore.