Art. 4.
                       Destinazione delle terre
  1.  La  concessione  degli  aiuti di cui all'art. 1 e' in ogni caso
subordinata alla destinazione della superficie ai seguenti scopi:
   a)  imboschimento,  con  particolare  riguardo  a specie forestali
autoctone e  pregiate,  ai  pioppeti  e  ad  altre  specie  a  rapido
accrescimento compatibili con l'ambiente;
   b)   utilizzazioni  a  scopi  non  agricoli,  escluse  quelle  che
comportino  costruzioni  permanenti  non  attinenti  alle   attivita'
aziendali, agrituristiche e sportive;
   c) messa a riposo, con possibilita' di rotazione;
   d) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo;
   e) produzione di lenticchie, ceci e vecce.
  2.  Le  utilizzazioni  di cui alle lettere d) ed e) sono consentite
fino al 30 aprile 1991, salvo diversa  determinazione  del  Consiglio
delle Comunita' europee.
  3.  I  beneficiari (non proprietari) alle lettere b) e c) dell'art.
2, in caso di destinazione dei terreni ritirati ad imboschimento o ad
utilizzazioni  non  agricole, devono ottenere il consenso scritto dei
proprietari delle rispettive aziende. Per l'ammissione  al  beneficio
previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione, il richiedente
deve soddisfare le condizioni di cui agli  articoli  4,  5  e  6  del
regolamento  CEE  della  commissione  n.  1272/88.  In particolare il
beneficiario e' tenuto  ad  operare  nel  rispetto  delle  condizioni
naturali ed ambientali esistenti nella zona. Le regioni e le province
autonome possono stabilire in proposito obblighi supplementari.
  4.  Nel  corso  dei primi tre anni decorrenti dalla data di impegno
assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non
puo' essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo casi di
espropriazione per pubblica utilita' o casi di forza maggiore.