Art. 4. Destinazione delle terre 1. La concessione degli aiuti di cui all'art. 1 e' in ogni caso subordinata alla destinazione della superficie ai seguenti scopi: a) imboschimento, con particolare riguardo a specie forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente; b) utilizzazioni a scopi non agricoli, escluse quelle che comportino costruzioni permanenti non attinenti alle attivita' aziendali, agrituristiche e sportive; c) messa a riposo, con possibilita' di rotazione; d) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo; e) produzione di lenticchie, ceci e vecce. 2. Le utilizzazioni di cui alle lettere d) ed e) sono consentite fino al 30 aprile 1991, salvo diversa determinazione del Consiglio delle Comunita' europee. 3. I beneficiari (non proprietari) alle lettere b) e c) dell'art. 2, in caso di destinazione dei terreni ritirati ad imboschimento o ad utilizzazioni non agricole, devono ottenere il consenso scritto dei proprietari delle rispettive aziende. Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione, il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE della commissione n. 1272/88. In particolare il beneficiario e' tenuto ad operare nel rispetto delle condizioni naturali ed ambientali esistenti nella zona. Le regioni e le province autonome possono stabilire in proposito obblighi supplementari. 4. Nel corso dei primi tre anni decorrenti dalla data di impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non puo' essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo casi di espropriazione per pubblica utilita' o casi di forza maggiore.