Art. 5.
                          Importo dell'aiuto
  1.  Ai  soggetti  di  cui  all'art. 2, primo comma, che ne facciano
domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad  utilizzare
le  superfici  ritirate  dalla  produzione  per  gli  scopi  previsti
dall'art. 4, e' concesso un aiuto  annuo  ad  ettaro  ritirato  dalla
produzione.
  2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro e' cosi' determinato:
Aziende delle pianura padano-veneta  . . . . . . . . . . . .  550 ECU
Aziende delle altre pianure (ivi comprese
  quelle di cui all'art. 3, paragrafo 5 della
  direttiva CEE n. 75/268)   . . . . . . . . . . . . . . . .  400  "
   Aziende di collina non svantaggiata   . . . . . . . . . .  400  "
Aziende di collina svantaggiata (art. 3, paragrafo 4,
   della direttiva CEE n. 75/268)  . . . . . . . . . . . . .  380  "
Aziende di montagna (art. 3, paragrafo 3, della
   direttiva CEE n. 75/268)  . . . . . . . . . . . . . . . .  380  "
  L'aiuto  e'  ridotto  del 40% nei casi di cui alle lettere d) ed e)
del precedente art. 4.
  3.   Nel   caso   di   utilizzo  per  fini  non  agricoli,  diversi
dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilita'  di
avvicendamento  colturale,  l'importo  del premio viene adattato come
previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1272/88.
  4.  L'Amministrazione  centrale,  le regioni e le province autonome
delimiteranno  aree  preferenziali   nelle   quali,   contestualmente
all'abbandono della produzione di seminativi marginali, allo scopo di
determinare il miglioramento economico delle aziende agricole nonche'
la  piu'  razionale protezione dell'ambiente naturale e la tutela del
paesaggio, saranno incentivati in  particolare  la  forestazione,  il
pascolo  estensivo,  l'agriturismo  e  lo  sviluppo  rurale.  Le aree
preferenziali comprenderanno anche zone  protette  (parchi,  riserve,
oasi  naturali) al fine di estendere l'azione di ricostituzione degli
ambienti naturali e, quindi, il riequilibrio degli ecosistemi.
  5. Allo scopo di incentivare l'imboschimento di seminativi ritirati
dalla produzione, l'aiuto di cui al primo  comma  e'  cumulabile  con
aiuti  nazionali  e  con  quelli  comunitari  di  cui all'art. 20 del
regolamento CEE n. 797/85.
  6.  Le  regioni  e le province autonome determinano le riduzioni di
cui al comma 3 e le modalita' di corresponsione dell'aiuto.
  7. Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 dicembre di
ciascun  anno,  fatto  salvo  il  rinvio  all'esercizio   finanziario
successivo per eventuali esigenze di bilancio.