Art. 7. Domanda di aiuto 1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'art. 5, il richiedente, oltre a sottoscrivere l'impegno di cui all'art. 8 del regolamento CEE della commissione n. 1272/88, secondo lo schema allegato al presente decreto, deve presentare ai competenti uffici delle regioni e province autonome una domanda di aiuto conforme alle indicazioni dell'art. 7 dello stesso regolamento CEE ed ai modelli allegati al presente decreto. 2. Il Ministero dell'agricoltura, le regioni e le province autonome determineranno la data di scadenza annuale di presentazione delle domande di aiuto, per ciascun seminativo ritirato, nell'arco di tempo compreso tra le prime semine autunnali e le ultime primaverili. Per la campagna 1988-89 le domande devono essere presentate ai competenti uffici delle regioni e delle province autonome entro e non oltre la data del 31 marzo 1989. 3. Qualora le superfici ritirate dalla produzione siano inserite nell'avvicendamento colturale dell'azienda, il beneficiario e' tenuto ad indicare le particelle che ogni anno sono messe o mantenute a riposo, presentando al competente ufficio, che ha ricevuto inizialmente la domanda, il modello n. 3 allegato al presente decreto, entro la stessa data di scadenza, di cui al comma precedente.