Art. 7.
                           Domanda di aiuto
  1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'art. 5, il
richiedente, oltre a sottoscrivere l'impegno di cui  all'art.  8  del
regolamento  CEE  della  commissione  n.  1272/88,  secondo lo schema
allegato al presente decreto, deve presentare  ai  competenti  uffici
delle  regioni e province autonome una domanda di aiuto conforme alle
indicazioni dell'art. 7 dello stesso regolamento CEE  ed  ai  modelli
allegati al presente decreto.
  2. Il Ministero dell'agricoltura, le regioni e le province autonome
determineranno la data di scadenza  annuale  di  presentazione  delle
domande di aiuto, per ciascun seminativo ritirato, nell'arco di tempo
compreso tra le prime semine autunnali e le ultime  primaverili.  Per
la campagna 1988-89 le domande devono essere presentate ai competenti
uffici delle regioni e delle province autonome entro e non  oltre  la
data del 31 marzo 1989.
  3.  Qualora  le  superfici ritirate dalla produzione siano inserite
nell'avvicendamento colturale dell'azienda, il beneficiario e' tenuto
ad  indicare  le  particelle  che  ogni anno sono messe o mantenute a
riposo,  presentando  al  competente   ufficio,   che   ha   ricevuto
inizialmente  la  domanda,  il  modello  n.  3  allegato  al presente
decreto,  entro  la  stessa  data  di  scadenza,  di  cui  al   comma
precedente.