Art. 8.
                          C o n t r o l l i
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto dell'impegno assunto dai
beneficiari, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente decreto,
le   regioni   e   le  province  autonome,  fatta  salva  ogni  altra
disposizione  di  piu'  ampia  portata  prescritta  in   materia   di
controlli, effettuano un controllo sistematico sulle aziende.
  2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati ogni anno
secondo le  modalita'  prescritte  dall'art.  14,  paragrafo  3,  del
regolamento  CEE della commissione n. 1272/88 su un numero di aziende
non inferiore al  5  per  cento  rispetto  al  totale  delle  aziende
beneficiarie.
  3.  Le aziende da controllare debbono essere scelte secondo criteri
di ripartizione geografica in modo da garantire la rappresentativita'
del  campione  in  funzione  anche  dell'importanza  finanziaria  dei
pagamenti effettuati. Per ciascun controllo deve  essere  redatto  un
rapporto particolareggiato, utilizzando il modello n. 5.
  4.   Dei   casi  di  accertata,  grave,  irregolarita'  viene  data
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  per  i
previsti adempimenti in sede comunitaria.
  5.  Per quanto espressamente non previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
controlli  previsti  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 447, di attuazione della direttiva CEE n. 77/435.