Art. 8. C o n t r o l l i 1. Al fine di assicurare il rispetto dell'impegno assunto dai beneficiari, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente decreto, le regioni e le province autonome, fatta salva ogni altra disposizione di piu' ampia portata prescritta in materia di controlli, effettuano un controllo sistematico sulle aziende. 2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati ogni anno secondo le modalita' prescritte dall'art. 14, paragrafo 3, del regolamento CEE della commissione n. 1272/88 su un numero di aziende non inferiore al 5 per cento rispetto al totale delle aziende beneficiarie. 3. Le aziende da controllare debbono essere scelte secondo criteri di ripartizione geografica in modo da garantire la rappresentativita' del campione in funzione anche dell'importanza finanziaria dei pagamenti effettuati. Per ciascun controllo deve essere redatto un rapporto particolareggiato, utilizzando il modello n. 5. 4. Dei casi di accertata, grave, irregolarita' viene data comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i previsti adempimenti in sede comunitaria. 5. Per quanto espressamente non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, di attuazione della direttiva CEE n. 77/435.