Art. 11. 1. La categoria della riserva comprende i militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che, cessati dal servizio permanente o dell'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. 2. Essi cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.