Art. 11. 
  1. La categoria della riserva comprende  i  militari  di  cui  agli
articoli 1 e  2  della  presente  legge  che,  cessati  dal  servizio
permanente o dell'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto  in
tempo di guerra. 
  2. Essi cessano di appartenere alla riserva  e  sono  collocati  in
congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno  di  eta'.
In tale ultima posizione non hanno obblighi di  servizio,  conservano
il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di
legge riflettenti il grado e la disciplina.