Art. 12 
 
  1. Al personale di cui alla presente legge collocato in  ausiliaria
compete, in aggiunta al trattamento  di  quiescenza,  una  indennita'
annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della  differenza
tra il trattamento di qiescenza percepito ed il trattamento economico
spettante nel tempo al militare in  attivita'  di  servizio  di  pari
grado, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta
all'atto del  collocamento  nell'ausiliaria.  Per  il  calcolo  della
predetta differenza non si tiene  conto  dell'indennita'  integrativa
speciale e delle quote di aggiunta di famiglia. 
  2. Ai fini  di  quanto  stabilito  nel  comma  1  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 10  maggio  1983,  n.
212. A tal fine al primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio
1983, n. 212, dopo la parola: "spettante", sono aggiunte le seguenti:
"nel tempo". 
 
          Nota all'art. 12:
             Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 46 della legge
          n. 212/1983 (per il titolo si veda la nota all'art. 1):
             "Art.  46.  - Al sottufficiale in ausiliaria compete, in
          aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
          lorda,   non  reversibile,  pari  all'80  per  cento  della
          differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il
          trattamento  economico spettante nel tempo al sottufficiale
          in attivita' di servizio di pari grado e con anzianita'  di
          servizio    corrispondente    a    quella   posseduta   dal
          sottufficiale all'atto  del  collocamento  nell'ausiliaria.
          Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto
          dell'indennita' integrativa speciale e della quota aggiunta
          di famiglia.
             Le  disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e
          69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113,
          e  successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle
          di cui all'articolo 55 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.   1092,  sono estese al
          sottufficiale dell'ausiliaria.
             Allo  scadere  del  periodo di permanenza in ausiliaria,
          durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro  viene
          operata  in  ragione  del  7  per  cento,  e'  liquidato al
          sottufficiale  un  nuovo  trattamento  di   quiescenza   in
          relazione  a  detto  periodo  e  sulla  base  degli assegni
          pensionabili che servirono ai fini della  liquidazione  del
          trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
          permanente  o  dal  richiamo,  maggiorati   degli   aumenti
          biennali  di  cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
          della Repubblica  11  gennaio  1956,  n.  19,  relativi  al
          periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in
          precedenti eventuali liquidazioni, nonche'  dell'indennita'
          di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia
          stato richiamato dall'ausiliaria per  almeno  un  anno,  e'
          liquidato  all'atto  della cessazione dal richiamo un nuovo
          trattamento  di  quiescenza,  sulla  base   degli   assegni
          pensionabili  percepiti  durante  il  richiamo,  maggiorati
          degli aumenti biennali maturati nel  periodo  trascorso  in
          ausiliaria prima del richiamo stesso".