Art. 12 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di qiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al militare in attivita' di servizio di pari grado, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia. 2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: "spettante", sono aggiunte le seguenti: "nel tempo".
Nota all'art. 12: Si trascrive il testo vigente dell'art. 46 della legge n. 212/1983 (per il titolo si veda la nota all'art. 1): "Art. 46. - Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al sottufficiale in attivita' di servizio di pari grado e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale e della quota aggiunta di famiglia. Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita' di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e' liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso".