Art. 14. 
  1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge  28  marzo  1968,  n.
397, come modificato dall'articolo 2 della legge 8  agosto  1980,  n.
435, il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
     "2) per i rimanenti tre decimi dei posti  disponibili,  mediante
corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del  Ministro
della  difesa,  dagli  appuntati  ed  appuntati  scelti  che  abbiano
compiuto trentacinque anni di eta' o quindici  anni  di  servizio  da
carabiniere ed abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di
almeno "superiore alla media". Le  modalita'  ed  i  programmi  della
durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione
del comandante generale. Il corso puo' essere  ripetuto,  a  domanda,
per una sola volta. I  vincitori  del  corso-concorso  sono  nominati
vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel  limite  massimo
dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data
di nimina dell'ultimo  vicebrigadiere  proveniente  dal  corso  della
scuola sottufficiali concluso nell'anno.  I  posti  rimasti  scoperti
sono devoluti in aumento ai corsi  di  reclutamento  ordinario  dello
stesso anno". 
  2. I numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  1975,
n. 627, sono sostituiti dai seguenti: 
     "1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico,  dagli
allievi della scuola  sottufficiali  della  Guardia  di  finanza  che
abbiano superato apposito corso della durata di due anni; 
      2)  per  i  rimanenti  tre   decimi   dei   posti   disponibili
nell'organico mediante concorso  per  titoli  ed  esami  indetto  con
decreto del Ministro  delle  finanze,  dagli  appuntati  e  appuntati
scelti della Guardia di finanza. Per la  partecipazione  al  concorso
gli appuntati e  gli  appuntati  scelti  debbono  aver  riportato  la
qualifica di "superiore alla media" nell'ultimo triennio di servizio. 
La partecipazione al concorso non  e'  consentita  agli  appuntati  e
appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di  non  idoneita'
in due precedenti concorsi. I posti  eventualmente  rimasti  scoperti
possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso  di
cui al successivo articolo 2". 
  3.  L'articolo  15  della  legge  11  dicembre  1975,  n.  627,  e'
sostituito dal seguente: 
     "Art. 15. - 1. La composizione della  commissione  esaminatrice,
l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme  di
svolgimento  degli  esami  del  concorso  di   cui   al   numero   2)
dell'articolo 1 della presente legge sono stabiliti con  decreto  del
Ministero delle finanze. 
     2. I requisiti ed i titoli debbono essere  posseduti  alla  data
indicata nel bando di concorso. 
     3. La commissione esaminatrice valuta i titoli  degli  appuntati
in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso
per titoli ed esami ed attribuisce a  ciascun  concorrente  un  punto
complessivo espresso in ventesimi. 
     4. I graduati che superano gli esami di  concorso,  i  cui  voti
sono espressi in ventesimi, sono iscritti  in  graduatorie,  distinte
per contingente, formete in base alla media dei voti riportati  negli
esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti. 
     5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di  esame
riportano almeno 10/20. 
     6. I medesimi sono  nominati  vicebrigadieri,  secondo  l'ordine
delle graduatorie e nel limite massimo dei posti  loro  spettanti  in
applicazione dell'articolo 1 e solo dopo aver frequentato, con  esito
favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei mesi". 
 
          Note all'art. 14:
             -  Il  testo vigente dell'art. 1 della legge n. 397/1968
          (Norme sul reclutamento  dei  sottufficiali  dell'Arma  dei
          carabinieri) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  I  vicebrigadieri  in ferma volontaria, in
          rafferma  e  in   servizio   continuativo   dell'Arma   dei
          carabinieri,  salvo  quanto  e'  disposto al capo II per il
          gruppo squadroni carabinieri guardie del  Presidente  della
          Repubblica, sono tratti:
             1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico,
          dagli allievi della scuola  sottufficiali  dei  carabinieri
          che  abbiano  superato  apposito  corso della durata di due
          anni;
             2)  Per  i  rimanenti  tre decimi dei posti disponibili,
          mediante corso-concorso per titoli ed  esami,  indetto  con
          decreto  del  Ministro  della  difesa,  dagli  appuntati ed
          appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni  di
          eta'  o quindici anni di servizio da carabiniere ed abbiano
          riportato  nell'ultimo  triennio  la  qualifica  di  almeno
          "superiore  alla  media". Le modalita' ed i programmi della
          durata prevista di norma in  tre  mesi  sono  indicati  con
          determinazione  del  comandante  generale.  Il  corso  puo'
          essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori
          del  corso-concorso  sono  nominati  vicebrigadieri secondo
          l'ordine di graduatoria e  nel  limite  massimo  dei  posti
          disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data
          di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal  corso
          della  scuola  sottufficiali  concluso  nell'anno.  I posti
          rimasti scoperti sono  devoluti  in  aumento  ai  corsi  di
          reclutamento ordinario dello stesso anno.
             Per   il  reclutamento  dei  sottufficiali  della  banda
          dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme della legge
          1› marzo 1965, n. 121".
             -  Il  testo vigente dell'art. 1 della legge n. 627/1975
          (Reclutamento dei sottufficiali della Guardia  di  finanza)
          e' il seguente:
             "Art.  1.  -  I  vicebrigadieri  in ferma volontaria, in
          rafferma  e  in  servizio  continuativo  della  Guardia  di
          finanza  sono tratti annualmente, con le modalita' indicate
          nei successivi articoli:
             1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico,
          dagli allievi della scuola sottufficiali della  Guardia  di
          finanza che abbiano superato apposito corso della durata di
          due anni;
             2)  per  i  rimanenti  tre  decimi dei posti disponibili
          nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto
          con  decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati ed
          appuntati  scelti  della  Guardia  di   finanza.   Per   la
          partecipazione  al  concorso  gli appuntati e gli appuntati
          scelti debbono aver riportato la  qualifica  di  "superiore
          alla   media"   nell'ultimo   triennio   di   servizio.  La
          partecipazione al concorso non e' consentita agli appuntati
          e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non
          idoneita' in due precedenti concorsi. I posti eventualmente
          rimasti  scoperti  possono  essere  devoluti  in  aumento a
          quelli assegnati al concorso di cui al successivo art.  2".