Art. 15. 
  1. I titoli da valutare, le prove e le norme di  svolgimento  degli
esami dei corsi-concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 14,  nonche'
la composizione e  la  nomina  della  commissione  esaminatrice  sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 
  2. I requisiti ed i  titoli  debbono  essere  posseduti  alle  date
indicate nel bando di concorso. 
  3. La commissione esaminatrice  valuta  i  titoli  ed  i  requisiti
necessari per partecipare ai concorsi, nonche' le prove degli  esami,
attribuendo a ciascuno un punteggio complessivo espresso in ventesimi
ed in decimi di punto ai fini della formazione della graduatoria.