Art. 15. 1. I titoli da valutare, le prove e le norme di svolgimento degli esami dei corsi-concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonche' la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alle date indicate nel bando di concorso. 3. La commissione esaminatrice valuta i titoli ed i requisiti necessari per partecipare ai concorsi, nonche' le prove degli esami, attribuendo a ciascuno un punteggio complessivo espresso in ventesimi ed in decimi di punto ai fini della formazione della graduatoria.