Art. 16. 
  1. Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della
guardia di finanza, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di
cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, ed alla legge 3 agosto 1961,
n. 833, nonche' quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, in  quanto
compatibili con la presente legge. 
 
          Note all'art. 16:
             -  La legge n. 599/1954 reca norme sullo stato giuridico
          dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della    Marina    e
          dell'Aeronautica.
             -  La legge n. 833/1961 reca norme sullo stato giuridico
          dei vicebrigadieri e dei militari di truppa  della  Guardia
          di finanza.
             - La legge n. 1168/1961 reca norme sullo stato giuridico
          dei vicebrigadieri e dei militari di truppa  dell'Arma  dei
          carabinieri.