Art. 16. 1. Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, ed alla legge 3 agosto 1961, n. 833, nonche' quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, in quanto compatibili con la presente legge.
Note all'art. 16: - La legge n. 599/1954 reca norme sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. - La legge n. 833/1961 reca norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza. - La legge n. 1168/1961 reca norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.