Art. 17. 
  1. I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati,  i  vicebrigadieri
ed i brigadieri  possono  contrarre  matrimonio  dopo  aver  compiuto
quattro anni di servizio. 
  2. La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che  abbiano
compiuto il venticinquesimo anno di eta'.