Art. 18. 1. I procedimenti relativi ad infrazioni alle disposizioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa sono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio. 2. I militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sono stati congedati per infrazioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa, possono essere riammessi in servizio a domanda, purche' non abbiano superato il trentesimo anno di eta' e conservino i prescritti requisiti di idoneita'.