Art. 18. 
  1. I procedimenti relativi  ad  infrazioni  alle  disposizioni  sul
matrimonio  previste  dalla  preesistente  normativa   sono   estinti
qualora, alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  non
siano  stati  ancora  emanati  i  provvedimenti  di  cessazione   dal
servizio. 
  2. I militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge,  che
sono stati congedati per infrazioni  sul  matrimonio  previste  dalla
preesistente  normativa,  possono  essere  riammessi  in  servizio  a
domanda, purche' non abbiano superato il trentesimo anno  di  eta'  e
conservino i prescritti requisiti di idoneita'.