Art. 19. 
 
  1. Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982,  n.
569, e' sostituito dal seguente: 
    "la qualifica di assistente e' quella di collaboratore tecnico si
conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 10  anni
servizio complessivo". 
  2. L'articolo 12 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, cosi' come modificato dall'articolo 3, comma  2,
del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,   convertito   con
modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' sostituito dal
seguente: 
     "art. 12 - (Promozione ed assistente capo). - 1.  La  promozione
alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante
scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il  personale  che,
alla data dello scrutinio, abbia compiuto 15 anni di servizio  ovvero
abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di assistente". 
  3. L'articolo  13,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, cosi' modificato dall'articolo  3,
comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito  con
modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' sostituito dal
seguente: 
     "1. Sono ammessi a domanda al corso di cui  all'articolo  9  gli
assistenti capo, con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il
corso puo' essere ripetuto una sola volta". 
  4. L'articolo 11 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 337, cosi' modificato dall'articolo 3, comma  7,  del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' sostituito dal seguente: 
     "11. - (Promozione  a  collaboratore  tecnico  capo).  -  1.  La
promozione a collaboratore tecnico capo si consegue  a  ruolo  aperto
mediante scrutinio  per  merito  assoluto  al  quale  e'  ammesso  il
personale che alla data dello scrutinio abbia  compiuto  15  anni  di
servizio ovvero che abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica
di collaboratore tacnico". 
  5. L'articolo 29 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 29.  -  (Promozione  a  ispettore  principale).  -  1.  La
promozione alla qualifica di ispettore principale  si  consegue,  nei
limiti  dei  posti  disponibili   mediante   scrutinio   per   merito
comparativo al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  qualifica  di
ispettore che abbia compiuto almeno  5  anni  di  effetiivo  servizio
nella qualifica stessa alla data dello scrutinio". 
 
          Note all'art. 19:
             -   Il   testo  dell'art.  1  della  legge  n.  569/1982
          (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale  della
          Polizia   di   Stato   e   modifiche  relative  ai  livelli
          retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della  legge
          1›  aprile  1981,  n. 121), come modificato dall'art. 3 del
          D.L. n. 387/1987  e  come  ulteriormente  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.  1.  - Dalla data di entrata in vigore dei decreti
          legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e  337,  di
          attuazione  dell'articolo 36 della legge 1› aprile 1982, n.
          121, il ruolo degli agenti e quello degli  assistenti  sono
          unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.
             Il  ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle
          seguenti qualifiche:
               a) agente;
               b) agente scelto;
               c) assistente;
               d) assistente capo.
             La  dotazione  organica  del  ruolo degli agenti e degli
          assistenti e' quella prevista nella tabella A allegata alla
          presente legge.
             Dalla  stessa  data  il  ruolo degli operatori tecnici e
          quello dei collaboratori tecnici sono unificati  nel  ruolo
          degli operatori e dei collaboratori tecnici.
             Il  ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle
          seguenti qualifiche:
               a) operatore tecnico;
               b) operatore tecnico scelto;
               c) collaboratore tecnico;
               d) collaboratore tecnico capo.
             La  dotazione  organica  del ruolo degli operatori e dei
          collaboratori tecnici e' quella prevista  nella  tabella  B
          allegata alla presente legge.
             La  qualifica  di  assistente  e quella di collaboratore
          tecnico si conseguono a ruolo aperto per  anzianita'  senza
          demerito dopo 10 anni di servizio complessivo".
             - Il D.P.R. n. 335/1982 reca: "Ordinamento del personale
          della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". Il
          testo  dell'art.   13  di  detto  decreto,  come sostituito
          dall'art. 3 del  D.L.  n.  387/1987  e  come  ulteriormente
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.  13  (Corso  di aggiornamento). - 1. Sono ammessi a
          domanda al corso di cui all'art. 9 gli assistenti capo, con
          almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo'
          essere ripetuto una sola volta.
             2.  Il corso di aggiornamento e' di durata non inferiore
          a trenta giorni,  da  espletarsi,  di  regola  annualmente,
          secondo  modalita'  di  attuazione e di programmi stabiliti
          con decreto del Ministro dell'interno.
             3.  Al  personale della qualifica di assistente capo che
          supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50
          per  cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a
          decorrere dal 1›  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello
          della  conclusione del corso. Tale beneficio e' riassorbito
          in  caso  di  promozione  a  qualifica  superiore   e   non
          costituisce    presupposto    per    l'applicazione   delle
          disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 140 della
          legge 11 luglio 1980, n. 312".
             - Il D.P.R. n. 337/1982 reca: "Ordinamento del personale
          della   Polizia   di   Stato    che    espleta    attivita'
          tecnico-scientifica o tecnica".