Art. 2 
 
  1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in: 
    a) appuntati scelti, appuntati,  carabinieri  scelti,  finanzieri
scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente; 
    b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria; 
    c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria; 
    d) appuntati scelti, appuntati,  carabinieri  scelti,  finanzieri
scelti,   carabinieri   e   finanzieri   in    congedo    illimitato,
nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto. 
  2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e
b) del comma 1. 
  3. Il personale di cui  al  comma  1  non  puo'  esercitare  alcuna
professione , mestriere, industria o commercio, ne comunque attendere
ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili  con  l'adempimento
dei suoi doveri. 
  4. Gli articoli 2 e 3 della legge  18  ottobre  1961,  n.  1168,  e
l'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati. 
  5. In tutte le norme in vigore, le espressioni "militari di truppa"
e "servizio continuativo" riferite  all'Arma  dei  carabinieri  e  al
Corpo della guardia di finanza, sono sostituite  rispettivamente  con
le dizioni "personale appartenente al ruolo finanzieri ed  appuntati"
e "servizio permanente".