Art. 2 1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in: a) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente; b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria; c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria; d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto. 2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 3. Il personale di cui al comma 1 non puo' esercitare alcuna professione , mestriere, industria o commercio, ne comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. 4. Gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati. 5. In tutte le norme in vigore, le espressioni "militari di truppa" e "servizio continuativo" riferite all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con le dizioni "personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati" e "servizio permanente".