Art. 20. 1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovraintendenti si consegue: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso; b) mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di assistente capo e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di assistente da almeno due anni. E' consentita la ripetizione del corso a domanda e per una sola volta. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonche' la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa e la composizione della Commissione, i programmi e le modalita' di svolgimento del corso della durata di tre mesi, e quelle di svolgiemnto degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'interno. La nomina a vice sovrintendente e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di assitente capo precede il personale con la qualifica di assistente. 2. I vincitori del concorso di cui alla lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b). 3. L'articolo 35 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e' abrogato".
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 59 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' il seguente: "Art. 59 (Trattamento economico degli allievi e modalita' dei concorsi). - Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti e' determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verra' assegnato il trattamento economico piu' favorevole. Le modalita' dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno". - La legge n. 668/1986 reca: "Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".