Art. 20. 
  1. L'articolo 18 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 18. - (Nomina a vice sovrintendente). -  1.  La  nomina  alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovraintendenti si consegue: 
      a) nel limite del 50 per cento  dei  posti  disponibili  al  31
dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame  teorico
pratico e superamento di un successivo corso  di  formazione  tecnico
professionale. Al concorso sono ammessi  gli  appartenenti  al  ruolo
degli agenti ed assistenti che abbiano compiuto almeno  quattro  anni
di servizio  effettivo  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  di
concorso; 
      b) mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel
limite del 50 per cento dei  posti  disponibili  al  31  dicembre  di
ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che  alla
data di pubblicazione del bando riveste la  qualifica  di  assistente
capo e il rimanente 20 per cento  riservato  al  personale  che  alla
stessa data riveste la qualifica di assistente da almeno due anni. E'
consentita la ripetizione del corso a domanda e per una  sola  volta.
Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'articolo 59  della
legge 1› aprile 1981, n. 121, l'individuazione  delle  categorie  dei
titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a  ciascuna
di esse, nonche' la determinazione  della  prova  di  esame  e  delle
modalita'  di  svolgimento  di  questa  e   la   composizione   della
Commissione, i programmi e le  modalita'  di  svolgimento  del  corso
della durata di tre mesi, e quelle di svolgiemnto degli esami di fine
corso sono fissati con decreto del Ministro dell'interno. La nomina a
vice sovrintendente e'  conferita  secondo  l'ordine  di  graduatoria
dell'esame di fine corso  tenendo  conto  che  il  personale  con  la
qualifica di assitente capo precede il personale con la qualifica  di
assistente. 
  2. I vincitori del concorso di cui alla lettera  a)  precedono  nel
ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b). 
  3. L'articolo 35 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e' abrogato". 
 
          Note all'art. 20:
             -  Il  testo dell'art. 59 della legge n. 121/1981 (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza)
          e' il seguente:
             "Art.   59   (Trattamento   economico  degli  allievi  e
          modalita' dei concorsi). - Il trattamento  economico  degli
          allievi  dei  corsi  di  cui  agli  articoli  precedenti e'
          determinato,  in  misura  proporzionale  alle  retribuzioni
          delle  qualifiche  iniziali  cui danno accesso i rispettivi
          corsi, con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro del tesoro.
             Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia
          di Stato verra' assegnato  il  trattamento  economico  piu'
          favorevole.
             Le  modalita'  dei concorsi, della composizione e nomina
          delle   commissioni   esaminatrici   ed   i   criteri   per
          l'accertamento  della  idoneita'  fisica e psichica, per la
          valutazione  delle  qualita'  attitudinali  e  del  livello
          culturale  dei candidati, per la documentazione richiesta a
          questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti
          per  l'ammissione  al concorso, sono stabiliti con apposito
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
          su proposta del Ministro dell'interno".
             -  La  legge n. 668/1986 reca: "Modifiche e integrazioni
          alla legge 1› aprile 1981, n. 121, e  relativi  decreti  di
          attuazione,   sul  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza".