Art. 22 1. Alle guardie del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e conferita la qualifica di scelto. 2. Alle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato. 3. Agli appuntati del Corpo degli agenti di custodia che abbiano cinque anni di anzianita' di grado o quindici anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato. 4. Gli avanzamenti di cui ai commi precedenti si conseguono a ruolo aperto, previo giudizio di idoneita' della commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 5. Agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia con almeno un anno di anzianita' nel grado, e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena. 6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari. 7. Le guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato titolo pe r la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneita' delle autorita' competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge. 8. La data in cui e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto pe rl'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 3 del R.D. n. 2584/1937 (Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena), come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 896/1981, e' il seguente: "Art. 3 (Commissione centrale). - E' costituita presso il Ministero di grazia e giustizia, per le funzioni indicate nel presente regolamento, la commissione centrale per il personale del Corpo degli agenti di custodia. La commissione e' nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed e' composta da un magistrato, designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio per il personale del Corpo degli agenti di custodia, da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica di dirigente superiore e da un ufficiale superiore del Corpo degli agenti di custodia. Espleta le mansioni di segretario un cancelliere. In caso di deliberazione a parita' di voto, prevale il voto del presidente. Il presidente e i componenti non di diritto della commissione centrale durano in carica tre anni". - Per il testo dell'art. 140, quinto comma, della legge n. 312/1981, si veda nelle note all'art. 21.