Art. 23. 
  1. Le dotazioni organiche di allievo  guardia,  guardia  e  guardia
scelta del Corpo forestale dello Stato sono unificate. Il contingente
unico di 4.061 unita' comprende  allievo  guardia,  guardia,  guardia
scelta, appuntato e appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di
equiparazione alle qualifiche del personale della polizia  di  Stato.
L'avanzamento si consegue a  ruolo  aperto,  previo  il  giudizio  di
idoneita' di cui all'articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 301,
dopo una permanenza di anni 5 in ogni grado, da guardia in poi. 
  2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, riveste il grado di guardia scelta e' inquadrato in quello  di
appuntatoo, se in possesso di una anzianita' nel grado di 5 anni o di
servizio di anni 15, in quello di appuntato scelto. Le guardie con  5
anni di anzianita' a detta data sono inquadrate nel grado di  guardia
scelta. Negli  inquadramenti  disposti  secondo  l'ordine  di  ruolo,
l'anzianita' eccedente  e  considerata  sia  ai  fini  giuridici  che
economici. 
  3.  I  richiami  al  grado  di  guardia  scelta,  contenuti   nelle
disposizioni anteriormente vigenti, si intendono riferiti al grado di
appuntato. 
  4. Agli appuntati  e  appuntati  scelti  che  al  1›  gennaio  1988
rivestano il grado di guardia scelta con anzianita' di grado di  anni
10 o di servizio di anni 24 e estesa la normativa di cui ai commi 2 e
3  dell'articolo  21,  secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  16
dell'articolo  3  del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.   387,
convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472. 
  5. Le  stesse  norme  di  cui  al  comma  16  dell'articolo  3  del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni
nella legge 20 novembre 1987, n. 472,  si  applicano  agli  appuntati
scelti del Corpo forestale dello Stato. 
 
          Note all'art. 23:
             -  Il  testo  dell'art. 7 della legge n. 301/1963 (Norme
          per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo
          forestale  dello  Stato e dei ruoli organici delle carriere
          esecutive del Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste)
          e' il seguente:
             "Art.  7  (Norme per l'avanzamento). - L'avanzamento nel
          ruolo  dei  sottufficiali  e  delle  guardie  scelte  viene
          disposto con la osservanza delle seguenti norme:
               a)  al  grado  di guardia scelta, per anzianita', alle
          guardie con almeno cinque anni  di  permanenza  nel  grado,
          giudicati idonei;
               b)  al  grado  di  brigadiere, per anzianita', ai vice
          brigadieri con almeno due anni  di  permanenza  nel  grado,
          giudicati idonei;
               c)   col   grado   di  maresciallo  capo,  per  merito
          comparativo, ai marescialli ordinari con almeno due anni di
          permanenza nel grado giudicati idonei.
             Nulla  e'  innovato  per  l'avanzamento ai gradi di vice
          brigadiere,  di  maresciallo  ordinario  e  di  maresciallo
          maggiore.
             Il giudizio per la idoneita' e la valutazione del merito
          comparativo sui promuovendi, sono demandati al Consiglio di
          amministrazione del Corpo forestale dello Stato".
             - Il testo del comma 16 dell'art. 3 del D.L. n. 387/1987
          (Copertura finanziaria del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   10   aprile   1987,   n.  150,  di  attuazione
          dell'accordo contrattuale triennale relativo  al  personale
          della  Polizia  di  Stato ed estensione agli altri Corpi di
          polizia) e' il seguente: "16. Alle guardie scelte del Corpo
          forestale  dello  Stato  ed agli appuntati scelti del Corpo
          degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianita'  di
          cui  al  comma  10,  compete il trattamento economico nella
          misura prevista per  l'assistente  capo  della  Polizia  di
          Stato.  Agli  stessi  e'  attribuita, previo superamento di
          apposito corso da stabilirsi con  decreto  ministeriale  in
          analogia  a  quanto  prescritto per l'assistente capo della
          Polizia di Stato, la  qualifica  di  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria  con  diritto all'aumento stipendiale di cui al
          comma 3 dell'articolo 13 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335, come sostituito dal
          comma 3 del presente articolo".