Art. 23. 1. Le dotazioni organiche di allievo guardia, guardia e guardia scelta del Corpo forestale dello Stato sono unificate. Il contingente unico di 4.061 unita' comprende allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato. L'avanzamento si consegue a ruolo aperto, previo il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 301, dopo una permanenza di anni 5 in ogni grado, da guardia in poi. 2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste il grado di guardia scelta e' inquadrato in quello di appuntatoo, se in possesso di una anzianita' nel grado di 5 anni o di servizio di anni 15, in quello di appuntato scelto. Le guardie con 5 anni di anzianita' a detta data sono inquadrate nel grado di guardia scelta. Negli inquadramenti disposti secondo l'ordine di ruolo, l'anzianita' eccedente e considerata sia ai fini giuridici che economici. 3. I richiami al grado di guardia scelta, contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti, si intendono riferiti al grado di appuntato. 4. Agli appuntati e appuntati scelti che al 1 gennaio 1988 rivestano il grado di guardia scelta con anzianita' di grado di anni 10 o di servizio di anni 24 e estesa la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21, secondo le modalita' di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472. 5. Le stesse norme di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, si applicano agli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 301/1963 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e' il seguente: "Art. 7 (Norme per l'avanzamento). - L'avanzamento nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie scelte viene disposto con la osservanza delle seguenti norme: a) al grado di guardia scelta, per anzianita', alle guardie con almeno cinque anni di permanenza nel grado, giudicati idonei; b) al grado di brigadiere, per anzianita', ai vice brigadieri con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei; c) col grado di maresciallo capo, per merito comparativo, ai marescialli ordinari con almeno due anni di permanenza nel grado giudicati idonei. Nulla e' innovato per l'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore. Il giudizio per la idoneita' e la valutazione del merito comparativo sui promuovendi, sono demandati al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato". - Il testo del comma 16 dell'art. 3 del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) e' il seguente: "16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianita' di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato. Agli stessi e' attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo".